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Ammissione di nuove discipline sportive

Dall’approvazione della mozione Gmür in data 5 giugno 2018 possono essere ammesse in G+S nuove discipline sportive.

Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato diverse modifiche all'ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (OPSpo, RS 415.01). A partire dal 1° luglio 2020 si applicheranno i criteri che devono essere cumulativamente soddisfatti affinché uno sport possa essere inserito nell'elenco degli sport G+S:

 

Art. 6   Discipline sportive G+S

1. Una disciplina sportiva può essere ammessa come disciplina sportiva G+S se:

a. l’attività motoria che la definisce è svolta dalla persona che la pratica;

b. la sua pratica regolare promuove la capacità di prestazione fisica contribuendo a plasmare pure l’aspetto mentale della prestazione;

c. viene praticata secondo determinate regole che garantiscono anche l’incolumità fisica e psichica, la sicurezza e la salute dei partecipanti;

d. è garantito un approccio rispettoso dell’ambiente;

e. la sua impostazione teorica e pedagogica è conforme a valori fondamentali, quali l’uguaglianza, il rispetto reciproco, l’onestà e la correttezza;

f. è praticata regolarmente da bambini e giovani in età G+S in forma organizzata e nell’ambito di un gruppo; e

g. è sostenuta da una federazione d’importanza nazionale che:

1. è affiliata all’associazione mantello dello sport svizzero, e

2. ha la volontà e i mezzi per assumersi compiti nello sviluppo della disciplina sportiva in questione come pure nella formazione e nel perfezionamento dei monitori delle organizzazioni affiliate.

2.  In nessun caso sono ammessi:

a. gli sport motoristici e aeronautici;

b. le discipline sportive che prevedono come scopo ultimo l’atterramento dell’avversario e in cui non si stabilisce espressamente che i bambini e i giovani possono praticarle soltanto senza l’atterramento dell’avversario;

c. le discipline sportive che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelle di cui all’articolo 1 capoverso 2, lettere c–e della legge federale del 17 dicembre 20102 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di attività a rischio.

3. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S.

 

Precisazioni in merito alla lettera f

Secondo il rapporto esplicativo nelle revisione 2020 dell’ordinanza la disciplina sportiva deve essere praticata da almeno 600 fra bambini e giovani in età G+S (5 – 20 anni ).Il motivo va ricondotto alla formazione: solo a partire da 600 attivi si ha una domanda di monitori G+S sufficientemente grande da poter tenere con regolarità corsi monitori e moduli di perfezionamento G+S.

 

Ricerca

Chiunque desideri avere uno sport incluso nel programma J+S deve contattare l'

Ufficio federale dello sport.
Sport per giovani e adulti
2532 Macolin
Info-js@baspo.admin.ch

La lettera deve contenere una motivazione dettagliata per ogni singolo punto e deve dimostrare che lo sport o l'associazione che lo rappresenta soddisfa i criteri.In particolare, si deve dimostrare che almeno 600 persone in età G+S (5-20 anni) praticano regolarmente questo sport. Inoltre, la denominazione sportiva desiderata deve essere fornita nelle tre lingue tedesco, francese e italiano.

La UFSPO esaminerà la domanda in anticipo. In ultima analisi, il capo del DDPS deciderà in merito all'accettazione nel quadro di una revisione dell'ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo, 415.011).


Ufficio federale dello sport UFSPO Hauptstrasse 247
CH-2532 Macolin
Tel.
+41 58 463 00 66

E-Mail