print preview

Informazioni sul congedo giovanile

Il congedo giovanile è concesso per attività (non remunerate) di direzione, assistenza e consulenza di tipo extrascolastico come pure per la formazione e la formazione continua relativa a tutti questi ambiti.

Secondo il Codice delle obbligazioni (art. 329e) il lavoratore o l’apprendista fino ai 30 anni compiuti ha diritto a un congedo giovanile per svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita in un’organizzazione culturale o sociale.

Il congedo giovanile (non remunerato da parte del datore di lavoro) è concesso per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno e può essere ripartito in singole o mezze giornate.

Attività di direzione

  • Preparare, organizzare e dirigere manifestazioni di gruppo, serate dibattito, attività per il fine settimana, campi e corsi.
  • Dirigere un campo o un corso come monitore G+S (LINK) 

Attività di assistenza

  • Essere responsabile della cucina di un campo.
  • Assistere un gruppo di persone handicappate o contribuire all'animazione di un incontro di giovani.

Attività di consulenza

  • Impegno come esperto G+S.
  • Impiego come esperto specializzato, formatore, istruttore.

Formazione e perfezionamento

Chi partecipa a un corso o modulo, può ottenere un congedo giovanile.

Come procedere

Chi vuole ottenere un congedo giovanile deve farne richiesta presso il datore di lavoro almeno due mesi prima del periodo in questione. Se richiesto, va allegato un attestato di conferma redatto dall'associazione organizzatrice (ad es. ufficio cantonale G+S).

Maggiori informazioni sul congedo giovanile su www.sajv.ch.