Le organizzazioni che nel quadro di Gioventù+Sport (G+S) svolgono corsi e campi, e per i quali ottengono contributi di promozione, hanno una particolare responsabilità.
Non devono solo proporre offerte qualitativamente elevate, ma anche attuare gli standard etici e organizzativi dello sport svizzero. Alla base vi sono le disposizioni legali dell'ordinanza sulla promozione dello sport.
Requisiti per la concessione di contributi G+S
A partire dal 2026, le organizzazioni sportive che ricevono contributi per lo svolgimento di campi e corsi G+S devono dimostrare di rispettare, oltre alle condizioni già conosciute per le singole offerte G+S, anche i requisiti di una buona organizzazione e gestione amministrativa (Good Governance) nonché di attuare misure per contrastare i comportamenti scorretti. Tali requisiti sono descritti nell'ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo) e vengono concretizzati nello Statuto in materia di etica e nello Standard di settore di Swiss Olympic.
Le offerte G+S sono perlopiù organizzate da società sportive o giovanili nonché delle rispettive federazioni e associazioni. Queste sono organizzazioni private conformemente al Codice civile svizzero (art. 60 segg.). I requisiti di una buona organizzazione e amministrazione sono conciliati in modo particolare con queste forme societarie.
Le persone giuridiche – costituite come società di capitali (ovvero SA o Sagl) o come società cooperative – oppure le ditte individuali possono essere registrate come organizzatori di offerte G+S se la loro principale attività commerciale o professionale risiede nel campo della formazione sportiva o dell'organizzazione di attività sportive. Tali organizzazioni devono tuttavia soddisfare per analogia i medesimi requisiti di Good Governance come le società sportive. Di seguito, al punto «Consigli pratici» sono illustrati singoli casi particolari.
Requisiti della Good Governance
Conformemente agli art. 72c e 72d OPSpo
I documenti di base (in particolare gli statuti e i regolamenti), la struttura organizzativa (incl. menzione delle persone responsabili) nonché le decisioni più importanti dell'organizzazione devono essere documentati e liberamente accessibili in qualsiasi momento – per lo meno ai membri dell'organizzazione.
Ciò significa:
Pubblicazione di statuti, regolamenti e struttura organizzativa, normalmente sul sito Internet dell'organizzazione (libero accesso o in un'area protetta da password.
Menzione dei singoli membri dell'organo direttivo superiore e delle rispettive funzioni.
Pubblicazione di ordini del giorno e verbali dell'organo direttivo superiore dell'organizzazione (ovvero di regola dell'assemblea dei membri), normalmente sul sito Internet (libero accesso o in un'area protetta da password).
Consigli pratici
Se l'organizzazione sportiva è una società di capitali, una società cooperativa o una ditta individuale, i destinatari di tali informazioni sono gli utenti dell'offerta sportiva. Se le informazioni sopracitate non sono liberamente consultabili sul sito Internet dell'azienda, occorre perlomeno che siano accessibili a tutti gli utenti dell'offerta sportiva in un'area protetta da password. La comunicazione di informazioni previa richiesta non soddisfa la condizione secondo la quale le informazioni debbano essere accessibili in ogni momento in modo trasparente.
La trasparenza per quanto riguarda l'organizzazione e la struttura di una ditta individuale comprende una descrizione dettagliata dell'ambito di attività professionale (ad es. presentazione della ditta) così come una rappresentazione chiara del rapporto di proprietà. Normalmente le ditte individuali non dispongono di statuti.
Per le organizzazioni sportive che non sono automaticamente soggette allo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic (tra cui in particolare fondazioni, società di capitali, società cooperative e ditte individuali), è considerata una decisione rilevante – e quindi va pubblicata – la dichiarazione che l'organizzazione, i suoi utenti, i suoi dipendenti e i suoi mandatari riconoscono la competenza di Swiss Sport Integrity e del Tribunale svizzero dello sport per quanto riguarda lo svolgimento di indagini e la valutazione di presunti comportamenti scorretti nello sport.
La provenienza e l'impiego dei fondi devono essere documentati e, almeno per i membri dell'organizzazione, liberamente accessibili.
Ciò significa:
Pubblicazione del conto annuale e del rapporto di revisione, allestiti secondi i principi di cui all'articolo 957 segg. CO, normalmente sul sito Internet dell'organizzazione (libero accesso o in un'area protetta da password).
I contributi dell'ente pubblico devono essere dichiarati separatamente nel conto annuale.
Consigli pratici
Se l'organizzazione sportiva è una società di capitali, una società cooperativa o una ditta individuale, i destinatari di tali informazioni sono gli utenti dell'offerta sportiva.
Per quanto riguarda la divulgazione della struttura, oltre all'organigramma le società anonime e le società cooperative sono anche tenute a menzionare i membri dei consigli di amministrazione.
Per quanto riguarda le imprese che oltre alla loro attività principale (attività commerciale o professionale nel campo della formazione sportiva o dell'organizzazione di attività sportive) perseguono anche altre attività, la trasparenza finanziaria può limitarsi anche a una fattura concernente l'attività principale.en.
Tutte le informazioni importanti devono essere accessibili in qualsiasi momento agli utenti delle offerte sportive. Se non sono liberamente accessibili sul sito Internet dell’impresa, devono esserlo perlomeno in un’area protetta da password . Non è sufficiente divulgare informazioni unicamente su richiesta – devono essere consultabili in modo trasparenze e senza barriere.
Le donne e gli uomini devono essere rappresentati in modo equilibrato nell'organo direttivo superiore (ovvero di regola nel comitato della società).
Ciò significa:
I documenti di base dell'organizzazione (ovvero gli statuti o altri regolamenti rilevanti) contengono una disposizione riguardante la rappresentazione di entrambi i generi negli organi direttivi superiori.
A livello di contenuto, la formulazione di tale disciplinamento è libera.
Si raccomanda che entrambi i generi siano rappresentato almeno per il 40 %.
Consigli pratici
Se l'organizzazione sportiva è una società di capitali, occorre prevedere una rappresentazione equilibrata dei generi nel Consiglio di amministrazione.
La direzione superiore di una Sagl o di una ditta individuale è di diretta competenza della proprietaria o del proprietario; un tale disciplinamento a livello statuario non è quindi ragionevolmente esigibile.
Nel caso di ditte individuali tale requisito è naturalmente superfluo.
La composizione dell'organo direttivo superiore (ovvero di solito il comitato della società) deve essere rinnovata regolarmente.
Ciò significa:
I documenti di base dell'organizzazione (ovvero statuti e altri regolamenti rilevanti) prevedono una durata massima del singolo mandato dei membri dell'organo direttivo superiore di quattro anni (elezioni periodiche).
I documenti di base dell'organizzazione definiscono inoltre il numero massimo di mandati che un singolo membro può svolgere.
Si raccomanda una durata massima complessiva di 12 anni (16 se la persona ricopre contemporaneamente anche un mandato da presidente).
Consigli pratici
Se l'organizzazione sportiva è una società anonima è tenuta, in virtù dell'art. 710 CO, a prevedere elezioni periodiche del Consiglio di amministrazione. Gli statuti della società anonima possono prevedere mandati di al massimo sei anni. È consigliata una durata del mandato di quattro anni, per un massimo di 12 anni.
La direzione superiore di una Sagl o di una ditta individuale è di diretta competenza del proprietario e non è quindi ragionevolmente esigibile un tale disciplinamento a livello statuario.
I membri dell'organo direttivo superiore (ovvero di regola il comitato della società) devono poter prendere decisioni liberi da interessi personali / privati.
Ciò significa:
I documenti di base dell'organizzazione (ovvero statuti e altri regolamenti rilevanti) prevedono disposizioni per evitare conflitti di interessi che riguardano i membri dell'organo direttivo superiore (ovvero di regola il comitato della società). Ciò comprende disposizioni concernenti l'obbligo di ricusazione e (in caso di recidiva) di dimissione nonché disposizioni riguardanti l'accettazione e l'offerta di regali.
Consigli pratici
La direzione superiore di una Sagl o di una ditta individuale è di diretta competenza del proprietario. Tutte le decisioni sono quindi per natura influenzate dall'interesse personale del proprietario. È quindi ancor più importante che vi sia trasparenza per quanto riguarda l'organizzazione e le finanze così come la partecipazione alle decisioni delle atlete e degli atleti.
Le atlete e gli atleti devono poter esprimere la propria opinione nelle decisioni che li riguardano.
Ciò significa:
I documenti di base dell'organizzazione (ovvero gli statuti o altri regolamenti rilevanti) contengono una disposizione riguardante il coinvolgimento delle atlete e degli atleti nel processo decisionale concernete aspetti che li riguardano. Ciò sia a livello strategico che operativo.
Consigli pratici
Nel caso di organizzazioni nelle quali le atlete e gli atleti in virtù della loro affiliazione all'organizzazione possono già esercitare i propri diritti sociali, di regola non sono necessari ulteriori misure in tal senso.
Nel caso di organizzazioni con un esercizio di sport di prestazione e in particolare nel caso di federazioni senza diritti di codecisione diretti da parte delle atlete e degli atleti è necessario prevedere una possibilità di codecisione distinta (ad es. una rappresentanza degli atleti nel comitato).
Le organizzazioni che non sono basate su un'affiliazione come società di capitali, società cooperative o ditte individuali, devono creare la possibilità affinché anche gli utenti delle offerte sportive possano presentare le proprie richieste ed essere ascoltati.
I dati personali dei membri, dei dipendenti e degli utenti delle offerte dell'organizzazione sono protetti.
Ciò significa:
L'organizzazione intraprende tutte le misure necessarie a livello tecnico e organizzativo per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali.
L'organizzazione elabora dati personali esclusivamente secondo i principi della:
finalità: i dati personali possono essere raccolti esclusivamente per uno scopo definito e riconoscibile per la persona interessata e devono essere trattati ulteriormente solo in modo compatibile con tale scopo.
trasparenza: le persone interessante vengono informate se i loro dati personali vengono comunicati a terzi o ad altri membri. Vengono inoltre informate sul destinatario dei dati personali e sullo scopo della trasmissione.
proporzionalità: possono essere trattati solo i dati personali necessari all’adempimento del compito dell'organizzazione sportiva.
L'organizzazione intraprende le misure necessarie per garantire e controllare il comportamento eticamente corretto dei propri allenatori, atleti, assistenti, funzionari, dipendenti e mandatari.
Ciò significa:
L'organizzazione deve attuare tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare che i propri membri, dipendenti o mandatari violino gli obblighi comportamentali in materia di etica descritti all'articolo 72d capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sulla promozione dello sport. Ciò avviene in particolare mediante la scelta, l'istruzione e il controllo accurati del proprio personale.
L'organizzazione svolge regolarmente la «Valutazione etica» (in tedesco e francese) messa a disposizione da Swiss Olympic.
Sulla base degli esiti di tale valutazione, attua le misure necessarie.
Consigli pratici
La bussola etica di Swiss Olympic contiene numerosi consigli utili per gestire le situazioni difficili e per evitare comportamenti scorretti a livello individuale.
L'organizzazione riconosce le competenze della fondazione Swiss Sports Integrity e della Fondazione Tribunale dello sport per quanto riguarda lo svolgimento di indagini e la valutazione di presunti comportamenti scorretti nelle attività dell'organizzazione sportiva.
In caso di domande è possibile rivolgersi ai responsabili dell'etica della rispettiva federazione sportiva. Le organizzazioni che non appartengono a una federazione mantello possono rivolgersi all'istanza di autorizzazione e controllo.
Ausili per organizzazioni del diritto privato (società, federazioni)
Maggiori informazioni sullo standard di settore sono disponibili nel sito Internet di Swiss Olympic. Lo standard di settore illustra cosa s’intende per lavoro responsabile a livello associativo per quanto riguarda la gestione, i rapporti interpersonali e l'impegno a favore della correttezza, dell'etica e della sostenibilità. Lo standard aiuta le organizzazioni a non perdere di vista tematiche rilevanti, a minimizzare i rischi e a svilupparsi in modo lungimirante.
Lo strumento di e-learning «Standard di settore per i club sportivi – semplice, concreto, efficace» aiuta a comprendere la tematica e spiega in cosa consiste lo standard di settore. Sulla base di situazioni tratte della quotidianità delle società, viene illustrato loro come affrontare temi chiave attraverso modifiche allo statuto, informazioni trasparenti e un lavoro continuo. Esempi concreti, modelli e liste di controllo (modulo «Panoramica completa») aiutano nell'attuazione, così che la società sportiva non debba unicamente affrontare nuovi obblighi, ma possa effettivamente trarne anche dei benefici.