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Comunicato stampaPubblicato il 26 agosto 2026

Rimborso delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio per le persone che vivono in parte a casa

Berne, 26.08.2026 — Anche le persone anziane o con disabilità che vivono in parte in un istituto o in un ospedale e in parte a casa avranno diritto ad aiuti finanziari finanziati tramite le prestazioni complementari volti a promuovere la loro autonomia. Queste prestazioni verranno concesse sotto forma di importi forfettari, calcolati in proporzione al tempo trascorso a casa. In occasione della sua seduta del 26 agosto 2026, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza che precisa le modalità di questo calcolo e ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2028.

Le nuove disposizioni della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), approvate dal Parlamento nel giugno del 2025, consentiranno di finanziare, tramite le prestazioni complementari, prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio quali un aiuto nell’economia domestica, servizi pasti e servizi di trasporto. Questi aiuti consentiranno alle persone anziane o con disabilità di vivere il più a lungo possibile in modo autonomo e favoriranno la loro permanenza al proprio domicilio. I beneficiari di prestazioni complementari che vivono in parte in un istituto o in un ospedale e in parte a casa avranno diritto a queste prestazioni in misura proporzionale. In occasione della sua seduta del 26 agosto 2026, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, disciplinando il rimborso proporzionale di queste prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio.

Per avere diritto a una quota dell’importo forfettario si dovrà trascorrere al di fuori dell’istituto o dell’ospedale un periodo minimo, che è stato fissato a 60 giorni per anno civile. La quota dell’importo forfettario aumenterà proporzionalmente in funzione del periodo trascorso a casa, con ulteriori soglie di 90, 120, 150 e 180 giorni. Le richieste di prestazioni andranno presentate al competente servizio PC e il rimborso sarà effettuato mensilmente insieme al versamento delle prestazioni complementari.

La modifica proposta rafforza la coerenza del sistema delle prestazioni complementari e tiene maggiormente conto della realtà di vita delle persone anziane o con disabilità che vivono in parte in una struttura e in parte a casa. Le modifiche dell’ordinanza e della LPC concernenti le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio entreranno in vigore il 1° gennaio 2028. Altre modifiche previste nella legge, quali i supplementi per un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella e per la locazione di una camera di caso di necessità di assistenza notturna, entreranno in vigore già nel 2027.

Documenti

Link

24.070 | Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio). Modifica | Oggetto | Il Parlamento svizzero