Direttiva sulla formazione dei quadri
La direttiva sulla formazione dei quadri disciplina le condizioni, i processi e le competenze in relazione alla formazione e la formazione continua dei quadri G+S. Rappresenta una base vincolante per l'organizzazione e lo svolgimento di formazioni dei quadri nell'ambito di Gioventù+Sport.
1 Basi
Art. 2 OPSpo
Gioventù+Sport persegue i seguenti obiettivi:
- organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza;
- consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;
- sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute.
Per raggiungere tali obiettivi Gioventù+Sport intende:
- preparare in modo mirato i monitori alla propria attività con una formazione specifica;
- provvedere alla formazione continua dei quadri in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione.
2 I quadri G+S e i loro compiti
2.1 Quadri G+S
Art. 13 OPSpo
Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale:
- monitore G+S
- coach G+S
- esperto G+S
2.2 Compiti
Art. 15 –19 OPSpo
Nella loro attività i quadri G+S attuano i principi fondamentali dello sport corretto e sicuro e delle linee programmatiche di G+S. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.
- I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni.*
- I coach G+S rappresentano il proprio organizzatore nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell’UFSPO. Sono i responsabili amministrativi delle offerte G+S della propria organizzazione.
- Gli esperti G+S formano i monitori G+S, i coach G+S e altri esperti G+S.
* cfr. punto 5.1, Eccezione sport di campo / trekking
3 Ammissione alla formazione dei quadri
3.1 Condizioni di base
Art. 14 cpv. 4 OPSpo così come art. 21, 30, 33 e 42 OPPSpo e Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport
Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati:
- cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein; gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri;
- che nell’anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni;
- che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione a singoli corsi e moduli.
L’ammissione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri può essere subordinata in particolare a:
- conoscenze e capacità specifiche di una disciplina sportiva;
- qualifiche ottenute in corsi e moduli precedenti;
- vom Umfang der bisher ausgeübten Leitertätigkeit;
- entità dell’attività di monitore svolta finora;
- qualifiche ottenute al di fuori del programma G+S.
3.2 Rifiuto
Art. 14 cpv. 4 OPSpo e art. 21 cpv. 5 OPPSpo
Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento quale quadro o che nella loro attività nell’ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S.
Non sussiste alcun diritto all’ammissione alla formazione dei quadri o a un determinato corso o modulo della formazione o della formazione continua. L’UFSPO decide in merito all’ammissione nel singolo caso.
4 Struttura della formazione e della formazione continua
Art. 9 e all. 1 O-G+S-UFSPO
4.1 Monitori G+S ed esperti G+S
4.2 Coach G+S
Pubblicazione delle offerte della formazione continua
Le offerte della formazione dei quadri sono pubblicate come segue:
4.4 Durata della formazione dei quadri
Art. 10 O-G+S-UFSPO
La durata minima e massima dei singoli corsi / moduli è disciplinata come segue:
La durata dell’insegnamento è di almeno 6 ore per una giornata di formazione. Una parte di un'offerta di formazione deve durare almeno 3 ore.
Se dispongono di particolari qualifiche o formazioni pregresse, i partecipanti possono essere dispensati da singole parti della formazione.
4.5 Luogo di svolgimento della formazione dei quadri
Le offerte della formazione dei quadri devono essere svolte in linea di principio in Svizzera o nel Liechtenstein. Corsi all'estero sono possibili in casi eccezionali previa autorizzazione da parte dell'UFSPO.
5 Attribuzione e prolungamento dei riconoscimenti G+S
5.1 Abilitazione dei monitori G+S
Art. 16 OPSpo, art. 26a, art. 27 e 28 OPPSpo
I monitori G+S possono essere impiegati in offerte (corsi e campi) a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni.
Per la disciplina sportiva sport di campo / trekking è possibile impiegare monitori che non hanno ancora compiuto 18 anni.
Formazione di base
La formazione di monitore G+S avviene nell’ambito di corsi per monitori o corsi introduttivi (detti anche corsi di introduzione) specifici alle diverse discipline sportive in considerazione delle esigenze dei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani».
I corsi introduttivi sono destinati a persone con una formazione equiparabile.
Formazione continua
Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni. Frequentando un modulo di formazione continua (incl. moduli interdisciplinari) o una formazione di base, i monitori adempiono l'obbligo in materia di formazione per tutte le discipline sportive e gruppi di destinatari in cui hanno uno stato «valido» o «scaduto».
Riconoscimento complementare «sicurezza»
Art. 21a OPSpo e all. 3 n. 2 O-G+S-UFSPO
Chi vuole dirigere attività G+S con elevate disposizioni di sicurezza nelle discipline sportive alpinismo, canoismo, sport di campo / trekking, sci, snowboard o arrampicata sportiva, necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza». Tale riconoscimento si ottiene assolvendo una formazione complementare specifica. Il riconoscimento complementare «sicurezza» deve essere rinnovato ogni quattro anni nel quadro di moduli di formazione continua specifici.
5.2 Disposizioni particolari per monitori G+S
5.2.1 Monitori G+S Sport scolastico
Art. 16 O-G+S-UFSPO
I monitori G+S Sport scolastico con un riconoscimento valido e che intendono svolgere l’attività di monitore G+S al di fuori dei gruppi di utenti 4 e 5 in una disciplina sportiva G+S del seguente elenco, possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S nella relativa disciplina sportiva per il corrispondente gruppo di destinatari. L’UFSPO rilascia il riconoscimento se la persona che ne fa richiesta soddisfa i requisiti per l’ammissione alla formazione di base quale monitore G+S nella relativa disciplina sportiva.
Il riconoscimento quale monitore G+S Sport scolastico autorizza a svolgere attività nelle seguenti discipline sportive G+S: aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, baseball/softball, BMX, calcio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard / latine, football americano, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, e wushu / kung-fu.
5.2.2 Riconoscimento quale monitore G+S per monitori di sport militare
Art. 18 O-G+S-UFSPO
I monitori di sport militare dell'esercito riconosciuti (MSM, MSM-I, MSM-E) che vogliono svolgere un'attività di monitori presso un organizzatore di offerte G+S possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S per il gruppo di destinatari «giovani» nelle discipline sportive di cui al punto 5.2.1.
L’UFSPO rilascia il riconoscimento se la persona che ne fa richiesta soddisfa i requisiti per l’ammissione alla formazione di base quale monitore G+S nella relativa disciplina sportiva.
5.3 Esperti G+S
Art. 40, 42, 43 OPPSpo, art. 27 O-G+S-UFSPO
Formazione
La formazione per esperti G+S avviene nell'ambito di corsi per esperti o di corsi introduttivi della relativa disciplina sportiva.
L'UFSPO può offrire a persone che dispongono di una formazione equivalente a un corso per esperti formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione.
Gli esperti riconosciuti sono riconosciuti come monitori nella rispettiva disciplina sportiva e gruppo di destinatari.
Formazione continua
Assolvendo un modulo di formazione continua specifico gli esperti adempiono all'obbligo in materia di formazione continua per il riconoscimento specifico quale esperto e per tutti i riconoscimenti quali monitori. Un modulo per il gruppo di destinatari «giovani» prolunga anche il riconoscimento quale esperto per il gruppo di destinatari «bambini» (Allround), ma non viceversa.
Adoperandosi come esperti in un corso di formazione o di formazione continua per monitori, gli esperti adempiono anche il dovere di formazione continua cui è vincolato il riconoscimento quali monitori.
Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di formazione continua per esperti G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di formazione continua cui è vincolato il riconoscimento quali esperti G+S (eccezione: riconoscimento complementare «sicurezza»).
5.4 Coach G+S ed esperto coach G+S
Art. 32, 40 e 41 OPPSpo
La formazione come coach G+S e la relativa formazione continua avvengono nell’ambito di corsi e moduli specifici.
La formazione e la formazione continua esperto coach avviene in corsi e moduli dedicati a temi specifici. Il riconoscimento quale coach G+S / esperto coach G+S deve essere rinnovato ogni due anni.
5.4.1 Coach G+S con un riconoscimento quale monitore G+S
Per i coach G+S che dispongono anche di un riconoscimento quale monitore G+S esiste la possibilità di assolvere un modulo interdisciplinare (Agire per integrare, Agire per prevenire) per soddisfare l'obbligo in materia di formazione continua in entrambi gli ambiti di formazione.
5.5 Terzi
Se terzi vengono impiegati per una giornata (6 ore), il loro riconoscimento quale monitore viene prolungato.
6 Organizzatori della formazione dei quadri
Autorizzazione allo svolgimento delle offerte.
* Il corso introduttivo al sistema sportivo svizzero viene sempre organizzato dall'UFSPO.
Le federazioni sportive e le associazioni giovanili possono svolgere offerte della formazione dei quadri unicamente se dispongono di un accordo di formazione valido con l'UFSPO. L'UFSPO approva le singole offerte sulla base della relativa convenzione di partenariato. (Art. 9 LPSpo, art. 12 OPSpo, art. 22 OPPSpo).
7 Qualifiche nella formazione dei quadri G+S
Art. 12 e 13 O-G+S-UFSPO
7.1 Principio
I partecipanti alle offerte della formazione dei quadri ottengono delle qualifiche. La qualifica consiste in una valutazione riguardante il superamento della formazione o della formazione continua frequentati e in un’eventuale raccomandazione per la frequenza di una formazione superiore.
La qualifica viene comunicata ai partecipanti ed è registrata nella Banca dati nazionale per lo sport.
7.2 Superamento di un corso o un modulo
Art. 28 cpv. 3 OPPSpo e art. 13 O-G+S-UFSPO
7.2.1 In generale
L'ottenimento di un riconoscimento o un complemento presuppone il superamento di un corso o un modulo.
Un corso o un modulo G+S si considerano superati se il partecipante ha frequentato attivamente e per intero il corso o il modulo G+S e dimostra di aver acquisito le competenze necessarie.
I riconoscimenti esistenti quali monitori vengono prolungati se il monitore era presente almeno un giorno in un corso o modulo e ha superato eventuali verifiche delle competenze.
7.2.2 Competenze lacunose e / o assenze
Occorre distinguere tra l'ottenimento di un nuovo riconoscimento e il prolungamento di un riconoscimento esistente. La seguente tabella rappresenta una viva raccomandazione a un'attuazione uniforme in tutti e corsi e moduli.
Monitori
Esperti
* Le eccezioni devono essere discusse con il capocorso e il RF / RFGD, ad esempio ripetizione di una parte del corso / modulo in una formazione futura, ulteriori compiti, ecc.
8 Stato del riconoscimento
Art. 20 e art. 21a OPSpo
Un riconoscimento può avere i seguenti stati:
Un riconoscimento supplementare «sicurezza» può avere i seguenti stati:
La tabella sottostante spiega il significato dei vari stati:
Il riconoscimento complementare «sicurezza» (nelle discipline sportive alpinismo, canoismo, sport di campo / trekking, sci, sci escursionismo, snowboard e arrampicata sportiva) è valido per quattro anni e decade con l'inizio del quinto anno civile.
9 Pianificazione di offerte della formazione dei quadri G+S
Art. 22, 56 e 61 OPPSpo e art. 11 O-G+S-UFSPO
9.1 Principi di pianificazione
I Cantoni e le federazioni incaricate dello svolgimento della formazione dei quadri inoltrano all’UFSPO, conformemente alle sue direttive, il piano di tutte le offerte della formazione dei quadri che intendono svolgere e inseriscono le offerte previste nella BDNS. L’UFSPO esamina il piano e approva le offerte. Esso tiene conto in particolare della necessità di offerte e delle risorse finanziarie.
Lo svolgimento di offerte supplementari della formazione dei quadri deve essere approvato in precedenza dall’UFSPO.
L’UFSPO deve essere informato in precedenza in merito alla disdetta di un’offerta.
Le federazioni nazionali assicurano che nelle rispettive discipline sportive vi siano sufficienti offerte della formazione dei quadri per monitori ed esperti G+S. La relativa pianificazione va costantemente controllata.
Gli uffici cantonali dello sport G+S, le federazioni sportive e le associazioni giovanili assicurano che vengano svolte sufficienti offerte di formazione e formazione continua per monitori e coach G+S.
L’UFSPO pubblica tutte le offerte della formazione dei quadri approvate.
9.2 Dettagli della pianificazione e approvazione delle offerte
Secondo il mandato dell'UFSPO e l'art. 22 OPPSpo
La pianificazione avviene annualmente. Annunci successivi e mutazioni a offerte approvate vanno richiesti direttamente nella BDNS. Gli organizzatori inseriscono la cancellazione di un'offerta direttamente nella BDNS.
10 Organizzazione di corsi e moduli G+S
10.1 Inoltro della documentazione del corso
Il programma del corso deve essere disponibile nella BDNS al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del corso. Per l'allestimento del programma del corso occorre soddisfare le disposizioni dell'UFSPO.
10.2 Ordinazione di materiale didattico
Art. 52 OPPSpo, art. 6 cpv. 1 e allegato numero 4 OEm UFSPO
L'ordinazione di documenti in formato cartaceo avviene direttamente tramite la BDNS. Il termine di 30 giorni prima della consegna deve essere rispettato.
I documenti digitali si trovano nel CUG per monitori.
Costi per la formazione dei monitori (corsi monitori, corsi introduttivi): per ogni partecipante occorre versare CHF 50 (+ tasse amministrative / postali).
Il materiale didattico per la formazione continua dei monitori così come per la formazione e la formazione continua dei coach G+S e degli esperti è gratuito (anche l'invio).
10.3 Ordinazione di materiale in prestito
Art 53 OPPSpo
L'ordinazione di materiale in prestito (incl. cartine topografiche) avviene anch'essa direttamente tramite la BDNS. Occorre rispettare i termini indicati.
10.4 Quadri dei corsi
Art. 26 e art. 29 OPPSpo, art. 28 O-G+S-UFSPO
Nella formazione dei quadri si possono impiegare le seguenti persone.
Nei moduli interdisciplinari è possibile impiegare come capicorso o capiclasse esperti G+S o esperti coach G+S.
10.5 Dimensione del gruppo
Art. 29 OPPSpo e 28 O-G+S-UFSPO
Per ogni gruppo di 15 partecipanti o frazione di esso è necessario impiegare almeno un esperto G+S nei corsi di formazione e di formazione continua.
Per motivi legati alla sicurezza, per le seguenti discipline sportive le dimensioni dei gruppi sono ridotte:
Questo numero minimo di esperti vale in linea di principio per l'intera durata dell'offerta. Sono escluse unicamente le offerte che si svolgono sotto forma di seminario. La forma di seminario deve essere sottoposta per approvazione dall'organizzatore all'UFSPO nel quadro della pianificazione del corso.
10.6 Presenza degli esperti
Gli esperti G+S che si adoperano in un’offerta di formazione dei quadri possono essere chiamati ad impartire singole lezioni anche nell’ambito di un’altra offerta simultanea o quasi parallela. Per la loro attività ricevono un contributo globale una tantum. Nell'offerta in cui impartiscono solo singole lezioni non possono essere conteggiati al numero minimo di esperti G+S da impiegare.
Il capocorso deve sempre essere presente e non può quindi essere impiegato in offerte simultanee. Eccezioni possono essere sottoposte per approvazione all'UFSPO in casi giustificati.
10.7 Partecipanti - Priorità
Art. 21 e all. 7 OPPSpo
L'iscrizione dei partecipanti a corsi e moduli avviene esclusivamente tramite il coach G+S. Esclusi sono il corso introduttivo al sistema sportivo svizzero così come le formazioni e le formazioni continue per esperti, la cui iscrizione passa per gli organizzatori della formazione dei quadri.
L'elenco dei partecipanti deve essere elaborato prima dell'inizio del corso nella BDNS.
Se per i corsi della formazione di base ci sono più iscritti che posti disponibili, si considera in linea di principio l'ordine di entrata delle iscrizioni.
Se per i moduli della formazione continua dei monitori e i moduli della specializzazione ci sono più iscritti che posti disponibili, si applicano di principio le seguenti priorità:
- Profilo A: per monitori G+S che negli ultimi due anni prima dell'inizio della formazione o della formazione continua G+S sono stati attivi come quadri G+S (coach, monitori o esperti), all'organizzatore della formazione viene versato un contributo di CHF 50 per giorno / partecipante.
- Profilo P: per membri dei quadri G+S non attivi la Confederazione non versa un contributo.
- Profilo N: nemmeno i partecipanti che non soddisfano le condizioni di ammissione ricevono sovvenzioni.
Questi profili non sono legati allo stato «valido» o «scaduto» dei riconoscimenti.
10.8 Informazioni prima del corso
Le informazioni elencate si trovano nel corso / modulo:
- buono FFS per il viaggio di andata e ritorno gratuito in seconda classe;
- programma (struttura della giornata, luoghi e quadri del corso ecc.);
- condizioni quadro dell'offerta (inizio e chiusura, luogo d'incontro);
- informazioni concernenti l'equipaggiamento personale e preparazioni speciali;
- tassa di partecipazione;
- informazioni e indennità per perdita di guadagno per formazioni organizzate dall'UFSPO o da un Cantone;
- situazione per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni.
11 Conclusione dei corsi / moduli
Art. 61 OPPSpo
11.1 Qualifiche
Le qualifiche sono effettuate dal capocorso in conformità al numero 7 di questa direttiva.
11.2 Conteggio e resoconto del corso
Entro 30 giorni dalla conclusione del corso o del modulo, l'organizzatore dell'offerta deve inoltrare all'UFSPO una richiesta di versamento dei contributi federali.
Una volta chiusa l'offerta, unicamente l'UFSPO può ancora apportare mutazioni a quest'ultima.
12 Contributi federali a organizzatori
Art. 50, art. 61, all. 7 OPPSpo e art. 4 OEm UFSPO
In linea di principio si applica quanto segue: nel quadro dei crediti stanziati, l'UFSPO versa agli organizzatori della formazione dei quadri un contributo forfettario per giorno e partecipante (con profilo «A») se:
- il corso è stato annunciato 30 giorni prima dell’inizio;
- il corso è stato autorizzato;
- nel corso sono trattati i contenuti richiesti e il programma soddisfa i requisiti contenutistici dell'UFSPO;
- è avvenuta la qualifica dei partecipanti;
- la richiesta di contributi federali è stata inoltrata all'UFSPO al più tardi 30 giorni dopo la conclusione del corso;
- la durata, l'impiego di esperti e la dimensione del gruppo sono soddisfatti secondo la direttiva.
L'UFSPO può rifiutare o ridurre le sovvenzioni se i punti sopracitati non vengono rispettati.
Allegato 1: stato del corso
- Corso appena registrato (l'organizzatore può modificare i dettagli del corso)
- Corso annunciato per l'approvazione (i dettagli del corso non possono essere modificati)
- Rifiutato
- Approvato (l'organizzatore può modificare determinati dettagli del corso. Il corso non è visibile sul piano dei corsi)
- Pubblicato (l'organizzatore può modificare determinati dettagli del corso. Il corso è visibile sul piano dei corsi)
- In fase di adattamento (l'organizzatore può modificare determinati dettagli del corso)
- Autorizzazione successiva (i dettagli del corso non possono essere modificati)
- Annullato
- In fase di svolgimento (l'organizzatore può modificare determinati dettagli del corso per future parti del corso)
- Completato (da questo momento non è più possibile modificare i dettagli del corso, tranne per quanto riguarda la modifica dell'amministratore del corso e l'indirizzo e-mail)
- Presenze, qualifiche e rapporto del corso concluso
- Annunciato per controllo
- Riconoscimenti attribuiti
- Concluso
Allegato 2: stato del partecipante
- Iscritto
- Lista d’attesa
- Selezionato
- Partecipazione confermata
- Disiscrizione
- Rifiutato




