Guida per il coach G+S
Questa guida intende dare ai coach G+S uno sguardo d’insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica delle principali basi legali. Per valutare i singoli casi fanno testo soltanto le disposizioni di legge.
I requisiti generali e specifici alla disciplina sportiva per le offerte G+S si trovano nella Guida per lo svolgimento delle offerte G+S di tutte le discipline sportive G+S.
Guida per lo svolgimento delle offerte G+S di tutte le discipline sportive G+S e organizzatori
Ruolo del coach G+S
art. 17 OPSpo e 57 OPPSpo
Gli organizzatori di offerte G+S designano un coach G+S come loro rappresentante nei confronti degli uffici cantonali dello sport per G+S e dell'UFSPO.
I corsi G+S e/o i campi G+S dello stesso organizzatore, annunciati da quest'ultimo per autorizzazione all'autorità competente per una durata massima di un anno, costituiscono insieme un'offerta G+S.
Obblighi
art. 34 OPPSpo
I coach sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte della propria organizzazione. Hanno in particolare gli obblighi seguenti:
- coordinare le offerte della propria organizzazione;
- annunciare le offerte all’ufficio dello sport competente e provvedere al relativo conteggio;
- iscrivere i membri della propria organizzazione alla formazione e al perfezionamento dei quadri G+S;
- consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori nello svolgimento dei corsi e dei campi per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi. I coach G+S devono in particolare assicurarsi che la presenza dei bambini e dei giovani partecipanti sia registrata sul posto, idealmente utilizzando l'applicazione «Mobile NDS»;
- garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l’accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi; e
- garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all’organo di autorizzazione o all’UFSPO.
Protezione dei dati
art. 1 cpv. 1 LPSpo in collegamento con art. 8 f. LSISpo
I dati della banca dati nazionale per lo sport (BDNS) possono essere utilizzati unicamente per scopi enunciati nell’ordinanza sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS).
Con l’annuncio dell’offerta il coach G+S conferma che, i partecipanti o i loro rappresentanti legali come pure i quadri G+S sono stati informati e accettano quanto segue:
- la registrazione dei dati personali e dei dati dei corsi/campi G+S nella BDNS;
- l’elaborazione dei dati nella BDNS; e
- la comunicazione dei dati in virtù dell’articolo 11 della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISp).
Ulteriori informazioni sul tema della protezione dei dati:
Protezione dei dati nella BDNS
Discipline sportive e gruppi di utenti
art. 8 OPSpo
In G+S si distinguono vari gruppi di utenti (GU):
- Le offerte del GU 1 sono offerte nell’ambito di corsi o campi svolte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in una o più discipline sportive con bambini o giovani.
- Le offerte del GU 2 sono offerte come quelle del GU 1 per le quali però lo svolgimento regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall’acqua e dalla neve.
- Le offerte del GU 3 sono le offerte proposte da associazioni e club giovanili nell'ambito di campi estivi.
- Le offerte del GU 4 sono offerte proposte da Cantoni, Comuni o federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali nell’ambito di corsi o campi.
- Le offerte del GU 5 sono offerte proposte sotto forma di corsi e campi dalle scuole al di fuori del programma scolastico obbligatorio, in cui ci si allena e pratica con bambini o giovani una o più discipline sportive.
Amministrazione delle offerte G+S
Scadenze per annunciare offerte G+S
art. 22 OPSpo e art. 58 OPPSpo
Il coach G+S annuncia un’offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell’inizio del primo corso o campo G+S. Se un’offerta è annunciata tardivamente, l’autorizzazione non è garantita.
Lo stesso termine si applica per l’aggiunta a posteriori di corsi e campi all’offerta già annunciata.
Iscrizione, realizzazione e fatturazione delle offerte G+S
Procedura
L’autorizzazione e il controllo delle offerte del GU 4 dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali sono eseguiti dall’UFSPO.
Gruppo stabile
- I contributi G+S vengono versati alle organizzazioni che organizzano regolarmente allenamenti o campi con gruppi stabili.
- I membri del gruppo (corso/campo) sono gli stessi dall’inizio alla fine del corso ad eccezione delle fluttuazioni normali ad es. malattia. Costituiscono un gruppo stabile.
- All'interno di un corso possono essere svolti diversi allenamenti durante lo stesso giorno. Questo modo di procedere si presta ad esempio quando una parte del gruppo si allena al mattino e l'altra al pomeriggio. Più allenamenti nello stesso giorno all'interno dello stesso corso sono ammessi solo se il gruppo si allena insieme più volte alla settimana. Se una persona (bambino o giovane) si allena in entrambe le sessioni ed è registrata nel controllo delle presenze, per questa persona e per il giorno in questione verrà sovvenzionata solo la sessione di allenamento più lunga.
- Solitamente durante un campo non ci sono fluttuazioni a livello di partecipanti, che restano gli stessi dall'inizio alla fine. Fanno eccezione le assenze dovute a infortuni, malattie o circostanze particolari.
- Se un’organizzazione offre settimanalmente diversi allenamenti con gli stessi partecipanti, questi formano un gruppo stabile raggruppato in un corso.
- L’organizzatore può suddividere un gruppo omogeneo in diversi corsi G+S se gli allenamenti sono chiaramente impostati su obiettivi sportivi distinti (ad es. gruppi di prestazione, gruppo giovanile o ginnastica agli attrezzi).
- Se un gruppo che condivide gli stessi obiettivi sportivi svolge degli allenamenti con contenuti/accenti diversi (tecnica, condizione fisica, tattica), questi allenamenti devono essere raggruppati in un corso poiché si considera come un gruppo stabile.
- Gruppi stabili distinti sono ad esempio: bambini/giovani di almeno due corsi il lunedì formano un nuovo gruppo stabile per il corso del mercoledì.
- I monitori G+S ingaggiati non sono determinanti per il criterio di un gruppo stabile. Vanno osservate solo le prescrizioni G+S per il conteggio di un corso/campo (riconoscimento valido nelle discipline praticate).
Materiale in prestito
Art. 11 cpv. 2 LPSpo, art. 28 cpv. 3 OPSpo, art. 53 e 54 OPPSpo
Nel quadro del programma G+S per la formazione dei quadri dirigenti G+S e per le offerte G+S di alcune discipline sportive, l’UFSPO mette a disposizione del materiale. Si tratta di un servizio fornito dall’UFSPO per il quale non sussiste alcun diritto. La gestione del materiale è affidata al Centro logistico dell’esercito di Thun (CLE-T).
Le presenti indicazioni valgono come termini e condizioni generali per il materiale in prestito G+S.
Carte topografiche nazionali
Swisstopo dà in prestito carte nazionali per la formazione dei quadri G+S e per le offerte sportive G+S. L’ordinazione deve avvenire 3 settimane (5 settimane da giungo ad agosto) prima della data di consegna. L’ordine viene effettuato direttamente dall’offerta G+S nella banca dati nazionale per lo sport (BDNS). I quadri G+S possono acquistare le carte nazionali a un prezzo ridotto:
Mediateca
La mediateca dell’UFSPO mette a disposizione libri in prestito. Tutti i documenti in prestito possono essere ordinati o prenotati sul catalogo online IDS Basel/Bern. Possono essere ritirati gratuitamente presso lo sportello della mediateca a Macolin.
Alloggi
Per gli organizzatori di offerte G+S e per gli organizzatori della formazione dei quadri G+S sono a disposizione degli accantonamenti dell’esercito. Viene garantito uno sconto del 50 % sul prezzo ufficiale.
Trasporto passeggeri
I gruppi G+S viaggiano a prezzo ridotto con i trasporti pubblici, una regola che vale per sempre e per tutti. FFS RailAway ha l'offerta giusta sia che si tratti di eventi sportivi oppure di campi estivi o di sport sulla neve. Approfittate anche delle interessanti offerte per le scuole e il trasporto bagagli, come la carta giornaliera per le scuole a 15 franchi o il biglietto dei trasporti pubblici per i campi sportivi invernali a 10 franchi a testa. Di seguito trovate la panoramica di tutte le offerte:
Contatto e modulo di ordinazione: I biglietti per gruppi possono essere acquistati online oppure nei punti vendita dei trasporti pubblici oppure tramite il Contact Center FFS 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.) o anche presso gli uffici cantonali G+S. Gli uffici cantonali devono confermare l’attività G+S apponendo timbro e firma sul bollettino di ordinazione. Per acquistare online un biglietto per gruppi con una prenotazione, la persona che effettua l’acquisto deve possedere un SwissPass-Login.
Rega
I quadri G+S, gli accompagnatori nonché i partecipanti ad attività e campi G+S beneficiano per la durata dell’attività delle medesime prestazioni dei sostenitori della REGA (inclusi i giorni di viaggio e i giorni di campo senta attività G+S). Il coach G+S annuncia le persone interessate prima dello svolgimento dell’attività o del campo mediante la BDNS.
Concessione dei contributi
art. 22 OPSpo; all. 3 OPPSpo
L’UFSPO versa agli organizzatori di offerte contributi per lo svolgimento delle offerte e per i coach G+S.
I contributi sono concessi se:
- l’offerta è stata annunciata e autorizzata per tempo prima dell’inizio;
- sono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell’offerta; e
- la documentazione contabile è stata inoltrata per tempo dall’organizzatore dopo la conclusione dell’offerta.
Gli importi massimi per le offerte sono definiti nell’allegato 3 OPPSpo.
Il contributo G+S è versato in due rate. Il primo versamento al termine dell’offerta corrisponde all’80% della somma dovuta. L’importo restante (al massimo il 20% a seconda del credito a disposizione per i pagamenti) è erogato all’inizio dell’anno successivo.
Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5
[1] Se un corso è svolto in diverse discipline sportive, l’importo di base è calcolato in funzione del numero necessario di monitori G+S della disciplina praticata nel corso per la quale è ammesso il maggior numero di partecipanti per monitrice/monitore ingaggiato.
Il numero di contributi di base risulta dalle dimensioni del gruppo per monitrice/monitore definite per la disciplina sportiva in questione (cfr. p. 10 Guida per il coach G+S). Si applica il numero di partecipanti presenti in almeno l’80% di tutte le attività. Esempio per il badminton: fino a 16 partecipanti (80% delle attività): 1 contributo di base; fino a 28 partecipanti: 2 contributi di base; per ogni gruppo ulteriore di 12 partecipanti: un contributo di base per ciascun gruppo.
[2] Per i gruppi di allenamento che riuniscono bambini e giovani il supplemento si calcola esclusivamente sui partecipanti bambini.
[3] L’adeguamento dei contributi dipende della decisione dell'Assemblea federale plenaria in merito al preventivo 2026 prevista per metà dicembre 2025.
Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del GU 1
- Contributi applicabili: una tantum e importo forfettario
- Dettagli sulle categorie e sulla durata dei corsi v. «Competizioni»
Contributi per i campi G+S
[3] L’adeguamento dei contributi dipende della decisione dell'Assemblea federale plenaria in merito al preventivo 2026 prevista per metà dicembre 2025.
Numero insufficiente di monitori G+S
allegato 2 OPPSpo
Se nelle attività non è impiegato un numero sufficiente di monitori, l’importo dei contributi si calcola sulla base delle dimensioni massime del gruppo che le monitrici i monitori presenti sono autorizzati a dirigere.
Corsi G+S
art. 44 OPPSpo
I contributi per i corsi (compresi i campi d’allentamento) sono calcolati sulla base di un importo base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti validi (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L’importo di base è stabilito secondo il numero di monitori necessari. Ogni monitrice/monitore deve soddisfare tutti i requisiti specificamente richiesti per l’impiego (disciplina sportiva e gruppo di utenti).
art. 5 O-G+S-UFSPO
Un corso viene conteggiato in un’offerta se viene raggiunto il minimo di partecipanti pari a 3 bambini o giovani in età G+S secondo i requisiti minimi del corso (a seconda del gruppo di utenti).
Campi G+S
art. 45 OPPSpo
I contributi per i campi dei gruppi di utenti 3, 4 e 5 risultano dal numero dei partecipanti, dei monitori necessari e dei giorni di campo computabili.
Campi senza pernottamento
art. 45 cpv. 3 OPPSpo
Per i campi senza pernottamento i contributi sono ridotti.
Interruzione di un campo
art. 6 J+S-V-BASPO
Se per l’insorgere di pericoli per la sicurezza o la salute dei partecipanti un campo deve essere interrotto prematuramente senza che sia stato possibile raggiungere la durata minima di quattro giorni o se per malattia o infortunio il numero minimo dei partecipanti non è rispettato, l’UFSPO stabilisce i contributi caso per caso. Per avere informazioni in merito vi preghiamo di rivolgervi al vostro Cantone.
Competizioni
art. 46 e allegato 4 OPPSpo
La partecipazione alle competizioni in corsi del gruppo di utenti 1 in aggiunta al normale allenamento viene sostenuta con un altro importo forfettario secondo la tabella seguente. Sono considerate come competizioni tutte le manifestazioni sportive annunciate ufficialmente presso la federazione organizzate a cura di Swiss Olympic, dalle federazioni sportive ad essa affiliate e dalle loro federazioni regionali e società sportive.
Numero di competizioni per categoria del gruppo di utenti 1
Nei corsi del gruppo di utenti 2 le competizioni contano come periodo di allenamento se i bambini e i giovani interessati vi partecipano in aggiunta alle attività di allenamento.
Nei gruppi di utenti 3, 4 e 5 non si svolgono competizioni.
Guide alpine
art. 48 e allegato 5 OPPSpo
Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità aggiuntiva per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S nelle discipline sportive alpinismo, sci escursionismo nonché nelle attività all’aperto di arrampicata sportiva.
Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera (per ogni 45 ore/partecipante) di 260 franchi al massimo. Sono considerate le ore di attività svolte sotto la responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Se non si raggiunge il blocco delle 45 ore, le ore svolte vengono arrotondate a 45.
Viene versata al massimo una sola indennità forfettaria giornaliera per ogni guida alpina con attestato professionale federale impiegata durante un giorno.
Partecipanti disabili
art. 49 e allegato 6 OPPSpo
Se a un corso o a un campo partecipa almeno una persona che, in quanto affetta da disabilità fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce la partecipazione a tale corso o campo senza misure particolari, all’organizzatore può essere attribuito un contributo supplementare se:
- l’offerta è diretta da una monitrice/un monitore che dispone di un perfezionamento specifico e attua le misure particolari necessarie; e
- su richiesta dell’UFSPO, l’organizzatore comprova adducendo una perizia la rilevanza della disabilità e l’adeguatezza delle misure particolari per la pratica della disciplina sportiva interessata.
Se le misure particolari consistono nell’impiego di persone supplementari con compiti di assistenza, queste non sono computate come monitori ulteriori anche se dispongono di un riconoscimento di monitori.
- Agli organizzatori di campi è corrisposta un’indennità forfettaria di 60 franchi al massimo per giorno di campo e partecipante con disabilità. L’importo totale per il campo può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un campo di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.
- Agli organizzatori di corsi è corrisposta un’indennità forfettaria di 10 franchi al massimo per ora e partecipante con disabilità. L’importo totale per il corso può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un corso di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.
Entità dei contributi per i coach G+S
art. 24 cpv. 1 OPSpo
I contributi per i coach G+S si basano sui contributi per lo svolgimento di offerte e ammontano al massimo al 10% della somma complessiva.
Partecipanti
Età G+S
art. 6 LPSpo; art. 4 OPSpo
I contributi G+S sono versati per bambini e giovani dai 5 ai 20 anni o per la prima volta il 1° gennaio dell'anno in cui il bambino compie 5 anni e per l'ultima volta il 31 dicembre del suo ventesimo anno di età.
Definizione di bambino e giovane
art. 2 cpv.1 OPPSpo
Per bambino
S’intende una/un partecipante dal 1° gennaio dell’anno in cui compie 5 anni fino alla fine dell’anno civile in cui ne compie 10.
Per giovane
S‘intende una/un partecipante a partire dall’inizio dell’anno civile in cui compie 10 anni fino al 31 dicembre dell’anno in cui ne compie 20.
Nell'anno in cui una persona compie 10 anni, è considerata sia «bambino» che «giovane». In questo anno di transizione ha diritto ai contributi per entrambi i gruppi target.
Domicilio e nazionalità
art. 4 cpv.1 e 2 OPSpo
La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein.
I bambini e i giovani domiciliati all’estero possono partecipare ai corsi soltanto se sono cittadini Svizzeri o del Liechtenstein.
Monitori G+S
Obblighi
art. 16 OPSpo e art. 31 OPPSpo
I monitori possono dirigere delle attività nel quadro di corsi di un organizzatore a condizione che dispongano della formazione necessaria.
I monitori sono responsabili del corretto svolgimento dei corsi che dirigono. Fra i loro obblighi rientrano in particolare:
- lo svolgimento dei corsi secondo i requisiti specifici dello sport;
- la tutela della sicurezza dei bambini e dei giovani che sono loro affidati;
- la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto; e
- l’uso corretto del materiale in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.
Essi devono garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare le loro attività e l’accesso alla documentazione relativa al corso.
La documentazione del corso comprende il controllo delle presenze e la pianificazione dell’allenamento.
Disposizioni di sicurezza
art. 3 cpv.1 O-G+S-UFSPO
Le monitrici e i monitori G+S sono responsabili della sicurezza e del contenuto dei corsi, dei campi e delle competizioni per i quali vengono versati i contributi. Le disposizioni in materia di sicurezza sono contenute nella documentazione relativa alla formazione e in quella che riguarda le singole discipline sportive.
Tali disposizioni sono pubblicate nei promemoria sulla prevenzione degli infortuni delle discipline sportive nonché nei requisiti specifici alle discipline sportive relativi a grandezza del gruppo, ingaggio dei monitori ed eventuali disposizioni in materia di sicurezza per disciplina sportiva.
- Promemoria per la prevenzione degli infortuni
- Gionventù+Sport > Discipline sportive
- Specifiche sulle dimensioni del gruppo, all'assunzione di monitrici/monitori e su eventuali norme di sicurezza per gli sportivi.
Maggiore età
art. 16 OPSpo e art. 21 cpv 1b OPPSpo
Sono ammesse alla formazione di monitrice/monitore G+S le persone interessate che nell’anno in cui si tiene il corso compiono almeno 17 anni. Tuttavia possono dirigere ed assumere la responsabilità per un gruppo solo a partire dal 18° compleanno e con ciò generare il versamento di sovvenzioni G+S[1]. Prima possono esercitare esclusivamente come monitori assistenti. Alcuni Cantoni propongono delle formazioni specifiche introduttive per monitori destinate alle persone minorenni interessate (14/18 coach e simile).
[1] I monitori G+S nella disciplina sportiva sport di campo/trekking possono dirigere campi G+S o singole attività isolate nel quadro di campi di un organizzatore anche se non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 26a OPPSpo).
Riconoscimento G+S
art. 20 cpv.1 e 3 OPSpo
Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentato l’ultimo perfezionamento; esso decade se non si è adempiuto l’obbligo di perfezionamento.
Se il riconoscimento decade mentre è in corso un’attività G+S può continuare a essere impiegato fino al termine del corso già iniziato; se il quadro in questione è un coach può essere impiegato fino al termine dell’attività.
Obbligo di perfezionamento
Per la formazione continua di 2 anni è possibile scegliere tra moduli specifici per la disciplina sportiva e moduli interdisciplinari. I riconoscimenti complementari per la sicurezza devono essere rinnovati ogni quattro anni partecipando a un corso di formazione continua sulla sicurezza (secondo i dettagli del corso).
Stato del riconoscimento G+S

Riconoscimento «scaduto»
art. 20 cpv. 3 OPSpo
Chi non frequenta tempestivamente un modulo di perfezionamento riceve un riconoscimento «scaduto» all’inizio del terzo anno civile che segue l’ultimo corso o modulo frequentato.
I monitori con riconoscimento «scaduto» non possono dirigere campi o corsi con contributi G+S. Essi devono pertanto riottenere un riconoscimento «valido» frequentando un modulo di perfezionamento, un modulo interdisciplinare o una formazione di base (dovere di perfezionamento).
Raccomandiamo alle persone che non hanno frequentato nessun corso per un lungo periodo di tempo di frequentare un modulo in una disciplina nella quale vogliono di nuovo essere attivi.
Coach e monitori G+S con riconoscimento «scaduto»
art. 20 cpv. 3 OPSpo
Se il riconoscimento di un quadro G+S decade mentre è in corso un’attività egli può continuare a essere impiegato fino al termine dei corsi o dei campi già iniziati; se il quadro in questione è un coach G+S può essere impiegato fino al termine dell’offerta.
Organizzatori delle offerte G+S
Informazioni per le organizzazioni che vogliono entrare a far parte di G+S
Obblighi
art. 11 OPSpo
L’organizzatore delle offerte si assicura che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso.
Se constata che i quadri responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell’offerta, l’organizzatore dell’offerta adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa l’autorità cantonale competente per lo svolgimento delle attività G+S. Se constata un crimine o un delitto, informa le autorità di perseguimento penale.
L’organizzatore delle offerte informa i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell’attività sportiva e richiama la loro attenzione sull’utilità di un’assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.
Indice
Indicazioni sulla stampa
Mediante il simbolo della stampante in alto a destra è possibile generare un pdf della guida o stamparla in formato cartaceo.
I contenuti dei menu a fisarmonica compaiono sulla stampa / PDF unicamente se prima vengono aperti.
L’Ufficio federale dello sport UFSPO consiglia tuttavia di la guida online per assicurarsi di avere sempre le informazioni più aggiornate.
Basi legali
- Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo), Fedlex
- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo), Fedlex
- Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo), Fedlex
- Ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO), Fedlex


